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La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali due pilastri della legge elettorale n. 270 del 2005 (il cosiddetto «Porcellum»): il premio di maggioranza senza soglia minima e le liste bloccate che impedivano all’elettore di esprimere preferenze. Restavano valide le Camere già elette, ma il meccanismo elettorale veniva profondamente riscritto.
Di cosa si tratta
Il caso nasce da alcuni cittadini elettori che, davanti al giudice ordinario, contestavano di non aver potuto votare con un sistema rispettoso della Costituzione. La Corte di cassazione ha sollevato la questione, portando per la prima volta all’esame della Consulta il sistema con cui si eleggono Camera e Senato disegnato dalla legge n. 270 del 2005.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 4, 59 e 83 del d.P.R. n. 361 del 1957 (elezione della Camera) e gli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 533 del 1993 (elezione del Senato), nel testo della legge n. 270 del 2005, sollevati dalla Corte di cassazione in riferimento agli artt. 1, 3, 48, 49, 56, 58 e 67 della Costituzione. Sotto accusa il premio di maggioranza attribuito senza alcuna soglia minima di voti e le liste interamente bloccate.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del premio di maggioranza (art. 83 d.P.R. n. 361 del 1957 e art. 17 d.lgs. n. 533 del 1993), perché assegnato senza una soglia minima, con effetti sproporzionati sulla rappresentanza; e delle norme sulle liste bloccate (artt. 4 e 59 d.P.R. n. 361 del 1957 e art. 14 d.lgs. n. 533 del 1993) nella parte in cui non consentivano all’elettore di esprimere una preferenza per i candidati.
Il principio
Il voto deve essere «libero» e «personale»: un premio di maggioranza privo di soglia comprime in modo sproporzionato l’eguaglianza del voto e la rappresentanza, mentre liste totalmente bloccate sottraggono all’elettore la scelta dei propri rappresentanti. La sopravvivenza delle Camere elette resta garantita dal principio di continuità degli organi costituzionali.
Domande e risposte
La legge elettorale «Porcellum» è stata abrogata da questa sentenza?
No. La Corte ha dichiarato incostituzionali singole disposizioni (premio di maggioranza senza soglia e liste bloccate), lasciando in vigore il resto della normativa di risulta, applicabile fino a un nuovo intervento del legislatore.
Le elezioni già svolte con quel sistema sono state annullate?
No. La Corte ha precisato che le Camere già elette restavano legittime, in forza del principio di continuità degli organi costituzionali; gli effetti della pronuncia operano per il futuro.
Perché il premio di maggioranza era incostituzionale?
Perché era attribuito alla lista o coalizione più votata senza alcuna soglia minima di voti: ciò poteva trasformare una minoranza in maggioranza assoluta, alterando in modo irragionevole l’eguaglianza del voto e la rappresentanza.
Norme collegate
- Art. 48 della Costituzione — tutela il diritto di voto come libero, personale ed eguale, parametro centrale della decisione.
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, su cui poggia il giudizio di proporzionalità del premio di maggioranza.
- Art. 1 della Costituzione — la sovranità appartiene al popolo, che la esercita anche attraverso il voto.
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