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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara estinto il processo promosso dalla Regione Sardegna contro alcune disposizioni della legge di stabilità 2014 in materia di sanità e finanza pubblica: la Regione aveva rinunciato al ricorso, accettata dal Governo.

Di cosa si tratta

La legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 119, 122 e 142, della legge n. 147 del 2013) conteneva misure incidenti, tra l’altro, sul finanziamento della spesa sanitaria, sul patto di stabilità e sull’affrancamento del saldo di rivalutazione dei beni d’impresa. La Regione Sardegna aveva impugnato tali commi, lamentando la lesione della propria autonomia finanziaria, integralmente impegnata nel finanziamento della sanità regionale.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Sardegna denunciava la violazione dello statuto speciale (artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8), nonché degli artt. 2, 3, 5, 32, 81, 117 e 119 della Costituzione, anche in relazione al diritto alla salute e al principio di leale collaborazione, ritenendo che lo Stato imponesse oneri su un settore integralmente finanziato dalla Regione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato estinto il processo: la Regione Sardegna aveva depositato atto di rinuncia al ricorso e il Presidente del Consiglio dei ministri aveva successivamente depositato atto di accettazione della rinuncia.

Il principio

La rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Domande e risposte

Che cosa contestava la Sardegna?

L’imposizione di oneri finanziari su settori, in particolare la sanità, integralmente finanziati dalla Regione, con compromissione dell’autonomia finanziaria e del diritto alla salute.

Perché il processo si è estinto?

Perché la Regione aveva rinunciato al ricorso e lo Stato aveva accettato la rinuncia.

Le norme impugnate sono state dichiarate illegittime?

No: con l’estinzione del processo non vi è stata alcuna decisione nel merito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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