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La Corte costituzionale dichiara improcedibile il ricorso del Commissario dello Stato contro la legge siciliana che estendeva ai figli dei testimoni di giustizia alcuni benefici: dopo la sentenza n. 255 del 2014, il controllo preventivo delle leggi siciliane è venuto meno e con esso il potere di impugnazione del Commissario.
Di cosa si tratta
L’Assemblea regionale siciliana aveva approvato una norma che estendeva ai testimoni di giustizia o ai loro figli alcuni benefici (tra cui l’assunzione presso la pubblica amministrazione). Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato la delibera legislativa nella parte relativa ai figli, prima della promulgazione, secondo il vecchio sistema di controllo preventivo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Commissario dello Stato denunciava la violazione dell’art. 3 della Costituzione, ritenendo ingiustificato il trattamento di favore riservato al figlio del testimone di giustizia rispetto ad altri soggetti e agli altri familiari conviventi.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Con la sentenza n. 255 del 2014 essa aveva esteso anche alla Regione siciliana il sistema di impugnazione successiva delle leggi previsto dall’art. 127 della Costituzione, facendo venir meno il previgente controllo preventivo e il connesso potere del Commissario dello Stato di impugnare le delibere legislative regionali. Il giudizio non poteva quindi avere seguito.
Il principio
Venuto meno, dopo la sentenza n. 255 del 2014, il controllo preventivo delle leggi siciliane e il potere di impugnazione del Commissario dello Stato, i ricorsi proposti secondo quel sistema sono improcedibili.
Domande e risposte
Perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile?
Perché dopo la sentenza n. 255 del 2014 il controllo preventivo delle leggi siciliane è stato sostituito da quello successivo, facendo venir meno il potere del Commissario dello Stato di impugnare le delibere legislative.
Che cosa prevedeva la legge siciliana?
L’estensione ai testimoni di giustizia o ai loro figli di alcuni benefici, tra cui l’assunzione presso la pubblica amministrazione.
La Corte ha valutato il merito della questione?
No: l’improcedibilità del ricorso ha impedito ogni esame nel merito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro invocato dal Commissario dello Stato a fondamento del ricorso, poi dichiarato improcedibile.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.