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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale chiude i ricorsi delle Regioni speciali contro il contributo alla finanza pubblica imposto dalla legge di stabilità 2014: dichiara estinti o cessati i giudizi delle Regioni che avevano rinunciato e, per la Regione siciliana, in parte inammissibili e in parte infondate le questioni.

Di cosa si tratta

La legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 427 e 429, della legge n. 147 del 2013) imponeva a Regioni ed enti locali un contributo alla finanza pubblica, costituito dai risparmi derivanti da misure di razionalizzazione e revisione della spesa. Varie Regioni speciali e Province autonome avevano impugnato le norme; la maggior parte aveva poi rinunciato dopo accordi con il Governo, ma la Regione siciliana aveva proseguito il giudizio.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione siciliana lamentava la violazione dell’art. 43 dello statuto (misure di finanza pubblica senza intesa), degli artt. 36 dello statuto e 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 (asserita «dissimulata riserva» di entrate tributarie allo Stato) e degli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione (equilibrio di bilancio).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato estinti i giudizi delle Regioni Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e delle Province autonome, e cessata la materia del contendere per la Valle d’Aosta. Per la Regione siciliana ha dichiarato inammissibili le censure relative agli artt. 36 e 2 dello statuto e all’equilibrio di bilancio, per oscurità e incertezza, e non fondata la questione relativa all’art. 43 dello statuto: i principi di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche alle autonomie speciali e, pur essendo preferibile la via dell’accordo, in casi particolari il legislatore statale può derogarvi.

Il principio

I principi statali di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche alle Regioni a statuto speciale; sebbene sia preferibile la via dell’accordo, in situazioni particolari il legislatore statale può imporre, in via transitoria, obblighi finanziari a carico delle autonomie speciali anche senza intesa.

Domande e risposte

Perché alcuni giudizi si sono chiusi senza decisione nel merito?

Perché molte Regioni avevano rinunciato ai ricorsi dopo accordi con il Governo (estinzione o cessazione della materia del contendere).

Che cosa ha deciso la Corte sulle censure della Sicilia?

Le ha in parte dichiarate inammissibili per oscurità e in parte non fondate, ritenendo legittima l’imposizione del contributo.

Il contributo poteva essere imposto senza intesa?

Sì: la Corte ha ribadito che, pur essendo preferibile l’accordo, in casi particolari lo Stato può derogarvi in via transitoria.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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