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La Corte costituzionale dichiara estinto il processo promosso dalla Regione Sardegna contro la legge di assestamento del bilancio dello Stato 2012, che aumentava gli stanziamenti a favore della Regione senza adeguarne la capacità di spesa: la Sardegna aveva rinunciato dopo l’accordo con il Governo.

Di cosa si tratta

La legge n. 182 del 2012, di assestamento del bilancio dello Stato per il 2012, disponeva maggiori stanziamenti a favore della Regione Sardegna per oltre 1,3 miliardi di euro, ma — secondo la Regione — senza adeguare in misura corrispondente la capacità di spesa regionale rispetto all’aumentato livello di entrate.

La questione di legittimità costituzionale

La Sardegna lamentava la violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza (art. 3 Cost.), dello statuto speciale (artt. 3, 4, 5, 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948) e degli artt. 2, 3, 5, 117 e 119 della Costituzione, anche sotto il profilo della ragionevole temporaneità delle limitazioni all’autonomia finanziaria.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato estinto il processo: a seguito dell’accordo in materia di finanza pubblica raggiunto con il Governo, la Regione Sardegna aveva rinunciato all’impugnazione e la rinuncia era stata accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il principio

La rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita comporta l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Domande e risposte

Che cosa contestava la Sardegna?

Che la legge di assestamento aumentasse le entrate regionali senza adeguarne la capacità di spesa, comprimendo l’autonomia finanziaria.

Perché il processo si è estinto?

Perché la Regione aveva rinunciato al ricorso dopo un accordo con il Governo, accettato dallo Stato.

La norma è stata dichiarata illegittima?

No: con l’estinzione del processo non vi è stata alcuna pronuncia di merito.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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