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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale chiude i ricorsi proposti da Valle d’Aosta e dalle Province autonome di Trento e Bolzano contro vari commi della legge di stabilità 2014: dichiara estinti i processi delle due Province (che avevano rinunciato) e cessata la materia del contendere per la Valle d’Aosta, alla luce degli accordi raggiunti con il Governo.

Di cosa si tratta

La legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) conteneva numerose misure di finanza pubblica. La Regione Valle d’Aosta e le Province autonome di Bolzano e Trento avevano impugnato vari commi dell’art. 1 (commi 521, 711, 712, 723, 725, 727 e 729), ritenendoli lesivi della propria autonomia finanziaria garantita dagli statuti speciali.

La questione di legittimità costituzionale

Le ricorrenti lamentavano la violazione degli statuti speciali (per la Valle d’Aosta anche degli artt. 3, 5 e 120 della Costituzione) e dei principi di leale collaborazione, sostenendo che le norme statali incidessero indebitamente sulle competenze finanziarie regionali e provinciali.

La decisione della Corte

La Corte ha riunito i ricorsi. Per le Province autonome di Trento e Bolzano, che avevano rinunciato a seguito di accordo con il Governo accettato dalla controparte, ha dichiarato estinti i processi. Per la Valle d’Aosta, la cui rinuncia non era ancora stata accettata dal Governo ma faceva seguito a un accordo, ha dichiarato cessata la materia del contendere, non emergendo alcun interesse a una decisione nel merito.

Il principio

La rinuncia al ricorso accettata dalla controparte determina l’estinzione del processo; quando la rinuncia non è ancora accettata ma fa seguito a un accordo con lo Stato e non emerge interesse a decidere, si dichiara la cessazione della materia del contendere.

Domande e risposte

Perché i giudizi si sono chiusi senza decisione nel merito?

Perché le ricorrenti avevano raggiunto accordi con il Governo in materia di finanza pubblica e rinunciato (in tutto o in parte) alle impugnazioni.

Qual è la differenza tra estinzione e cessazione della materia del contendere?

L’estinzione consegue alla rinuncia accettata dalla controparte; la cessazione della materia del contendere si dichiara quando, pur senza accettazione, viene meno l’interesse alla decisione.

Le norme impugnate restano in vigore?

Sì: la Corte non si è pronunciata sulla loro legittimità, quindi le disposizioni non sono state toccate.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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