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La Corte non ha deciso nel merito le questioni con cui la Regione siciliana contestava norme della Legge di stabilità 2014 su IUC, IMU e tributi: le questioni esaminate sono state dichiarate inammissibili.

Di cosa si tratta

L’art. 1, commi 639, 703 e 730, della Legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) istituiva l’imposta unica comunale (IUC) e ne disciplinava le componenti, facendo salva la precedente disciplina dell’IMU. La Regione siciliana lamentava l’incidenza di tali disposizioni sulla propria autonomia finanziaria e sull’assetto dei tributi nel proprio territorio.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione siciliana impugnava l’art. 1, commi 639, 703 e 730, della legge n. 147 del 2013, in riferimento alle norme del proprio statuto speciale (r.d.lgs. n. 455 del 1946 e relative norme di attuazione) e agli artt. 81 e 119, quarto comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione.

La decisione della Corte

La Corte, riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni, ha dichiarato inammissibili le questioni relative ai commi impugnati, senza esaminarne il merito.

Il principio

La dichiarazione di inammissibilità impedisce alla Corte di valutare la compatibilità delle norme sull’imposta unica comunale e sull’IMU con lo statuto speciale e con i parametri costituzionali sull’autonomia finanziaria: la decisione resta su un piano processuale.

Domande e risposte

Che cosa istituiva la norma impugnata?

L’imposta unica comunale (IUC) e la relativa disciplina, facendo salva la precedente normativa in materia di IMU.

Chi aveva sollevato le questioni?

La Regione siciliana, con ricorso in via principale a tutela della propria autonomia finanziaria.

Come ha deciso la Corte?

Ha dichiarato inammissibili le questioni esaminate, senza pronunciarsi sul merito.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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