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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con l’ordinanza n. 276 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato l’estinzione del processo relativo alla questione promossa dalla Provincia autonoma di Trento sulla riserva all’erario di maggiori entrate, a seguito della rinuncia al ricorso accettata dallo Stato.

Di cosa si tratta

La Provincia autonoma di Trento aveva impugnato in via principale, in modo «cautelativo», una norma del d.l. n. 66 del 2014 che disponeva l’utilizzo di maggiori entrate e minori spese a compensazione degli oneri del decreto, temendo che vi rientrassero anche le quote di gettito riservate alla Provincia dallo statuto speciale.

La questione di legittimità costituzionale

Il ricorso censurava l’art. 50, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge n. 89 del 2014, per violazione di numerose norme dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972) e delle relative norme di attuazione, nonché degli artt. 117, sesto comma, e 120 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

La decisione della Corte

Dopo l’approvazione dell’Accordo in materia di finanza pubblica del 15 ottobre 2014 tra Governo, Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e Province autonome, la Provincia autonoma di Trento ha rinunciato al ricorso e il Presidente del Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia. La Corte ha quindi dichiarato l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative, riservando a separate pronunce le altre questioni.

Il principio

Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia all’impugnazione della parte ricorrente, accettata dalla parte resistente costituita, determina l’estinzione del processo.

Domande e risposte

Cosa comporta l’estinzione del processo?

La chiusura del giudizio senza decisione sul merito: la Corte non si pronuncia sulla legittimità o illegittimità della norma impugnata.

Perché il ricorso era «cautelativo»?

Perché la Provincia riteneva possibile un’interpretazione costituzionalmente conforme della norma e aveva impugnato in via prudenziale, per evitare che le maggiori entrate riservate allo Stato comprendessero anche le quote di sua spettanza statutaria.

Che cosa ha determinato l’estinzione?

La rinuncia al ricorso da parte della Provincia, conseguente all’Accordo sulla finanza pubblica del 15 ottobre 2014, accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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