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Con l’ordinanza n. 274 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione, sollevata dalla Corte di cassazione, sull’interpretazione autentica delle modalità di calcolo dell’indennità integrativa speciale sulle pensioni di reversibilità. La norma retroattiva non viola la CEDU.
Di cosa si tratta
La controversia riguardava la misura dell’indennità integrativa speciale spettante su una pensione di reversibilità. Una norma del 2006 aveva fornito l’interpretazione autentica della disciplina previgente, stabilendo che per le pensioni di reversibilità sorte dopo l’entrata in vigore della legge n. 335 del 1995 l’indennità va attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità, e non in misura intera.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 774, 775 e 776, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6 della CEDU, ritenendo che la norma, retroattiva, incidesse sui giudizi in corso in difetto di motivi imperativi di interesse generale, in violazione del divieto di ingerenza del legislatore nell’amministrazione della giustizia.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. Aveva già scrutinato gli stessi dubbi, anche rispetto alla CEDU, con la sentenza n. 1 del 2011 (poi ribadita dalla sentenza n. 227 del 2014), e il rimettente non aveva addotto argomenti nuovi. La norma enuclea una delle plausibili varianti di senso della disposizione interpretata, si inserisce nella complessa riforma del sistema pensionistico con finalità di armonizzazione e perequazione, salvaguarda i trattamenti già definiti in contenzioso e non integra un’ingerenza arbitraria nelle funzioni giurisdizionali.
Il principio
Una norma di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva, che enuclea una delle plausibili varianti di senso della disposizione interpretata e persegue finalità di razionalizzazione e perequazione del sistema previdenziale, non viola il divieto di ingerenza del legislatore nell’amministrazione della giustizia: l’incidenza sui giudizi in corso è connaturata alle norme interpretative.
Domande e risposte
Che cos’è una norma di interpretazione autentica?
È una norma con cui il legislatore chiarisce il significato di una disposizione precedente; per sua natura ha efficacia retroattiva e si applica anche ai giudizi in corso.
Perché si invocava la CEDU?
L’art. 6 CEDU, attraverso l’art. 117, primo comma, Cost., tutela il giusto processo e vieta l’ingerenza del legislatore nei giudizi in corso, salvo «motivi imperativi di interesse generale». Il rimettente riteneva che tali motivi mancassero.
Perché la questione è stata respinta?
Perché la Corte aveva già deciso questioni identiche (sentenze n. 1 del 2011 e n. 227 del 2014) e il giudice rimettente non aveva offerto argomenti nuovi per discostarsi da quell’orientamento ormai costante.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — evocato (primo comma) quale parametro che impone il rispetto degli obblighi internazionali, tra cui l’art. 6 CEDU
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