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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara improcedibile il ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana contro norme regionali sull’ineleggibilità dei deputati: dopo la sentenza n. 255 del 2014, il potere del Commissario di impugnare in via preventiva le delibere legislative siciliane non opera più.

Di cosa si tratta

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva il potere, ormai venuto meno, di impugnare le delibere legislative dell’Assemblea regionale prima della promulgazione. In questo caso aveva contestato norme che ampliavano i casi di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di deputato regionale, estendendoli a «funzionari», «soci» e «dipendenti» di enti di diritto privato partecipati dalla Regione.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 1, commi 1, lettera c), 2 e 3, di un disegno di legge approvato dall’Assemblea regionale siciliana il 12 agosto 2013, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione: secondo il Commissario l’estensione delle cause di ineleggibilità a soggetti privi di poteri significativi sarebbe stata generica e in contrasto con il diritto all’elettorato passivo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. La sopravvenuta sentenza n. 255 del 2014 ha eliminato il frammento normativo che manteneva il particolare controllo preventivo delle leggi siciliane, rendendo non più operanti le norme statutarie sulle competenze del Commissario dello Stato. Esteso anche alla Sicilia il controllo successivo dell’art. 127 Cost., il giudizio non poteva proseguire, neppure ai fini di una cessazione della materia del contendere.

Il principio

Con la fine del controllo preventivo sulle leggi siciliane, i ricorsi del Commissario dello Stato contro le delibere legislative regionali, basati su quel potere ormai inoperante, vanno dichiarati improcedibili in limine.

Domande e risposte

La Corte ha deciso se le nuove cause di ineleggibilità fossero legittime?

No. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile, quindi il merito delle norme sull’ineleggibilità non è stato esaminato.

Perché il ricorso non è potuto proseguire?

Perché, dopo la sentenza n. 255 del 2014, il potere del Commissario dello Stato di impugnare preventivamente le delibere legislative siciliane non è più operante.

Le leggi siciliane sono ancora controllabili dalla Corte?

Sì, ma con il controllo successivo previsto dall’art. 127 Cost., come per le altre Regioni, e non più con il vecchio sistema preventivo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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