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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sopravvenuta del regime di sospensione della contrattazione collettiva nel pubblico impiego, prorogato negli anni dal 2010 in poi. Il blocco, da misura transitoria, era divenuto strutturale, ledendo la libertà sindacale.
Di cosa si tratta
Per fronteggiare la crisi finanziaria, dal 2010 il legislatore aveva sospeso le procedure di contrattazione collettiva e congelato le retribuzioni dei dipendenti pubblici. Il blocco, inizialmente temporaneo, era stato però ripetutamente prorogato fino a coprire un arco pluriennale, di fatto cancellando per anni la dinamica negoziale delle retribuzioni pubbliche.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnate le norme sul blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego contenute nel d.l. n. 78 del 2010 e nel d.l. n. 98 del 2011 e nelle successive proroghe, in riferimento agli artt. 2, 3, 35, 36, 39 e 53 della Costituzione. Le questioni erano sollevate dai Tribunali ordinari di Roma e Ravenna, in funzione di giudici del lavoro.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sopravvenuta, con effetto dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, del regime di sospensione della contrattazione collettiva risultante dalle norme impugnate e dalle loro proroghe; ha invece dichiarato inammissibili alcune ulteriori questioni relative al congelamento delle retribuzioni.
Il principio
Il blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego è tollerabile solo se transitorio e a fronte di esigenze finanziarie eccezionali; la sua reiterata protrazione nel tempo lo rende strutturale e lede la libertà sindacale tutelata dall’art. 39 della Costituzione.
Domande e risposte
Cosa prevedevano le norme dichiarate incostituzionali?
La sospensione delle procedure di contrattazione collettiva nel pubblico impiego, ripetutamente prorogata negli anni a partire dal 2010 per esigenze di finanza pubblica.
Perché la Corte le ha ritenute incostituzionali?
Perché il blocco, da misura transitoria ed eccezionale, era diventato strutturale per effetto delle proroghe, comprimendo in modo non più tollerabile la libertà sindacale di contrattazione collettiva (art. 39 Cost.).
Cosa significa «illegittimità sopravvenuta» con effetto dal giorno successivo alla pubblicazione?
Che la Corte non ha annullato il blocco fin dall’origine, ma ne ha dichiarato l’illegittimità a partire dal momento in cui è divenuto strutturale, con effetti decorrenti dalla pubblicazione della sentenza.
Norme collegate
- Art. 39 della Costituzione — libertà sindacale e contrattazione collettiva, alla base della declaratoria di illegittimità
- Art. 36 della Costituzione — diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente invocato come parametro
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza invocato come parametro
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