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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della legge Pinto che fissava l’inizio del processo penale, ai fini dell’equa riparazione per durata irragionevole, a un momento troppo tardivo, escludendo periodi che invece incidono sulla durata complessiva del procedimento.
Di cosa si tratta
La cosiddetta legge Pinto riconosce un’equa riparazione a chi subisce un processo di durata irragionevole. Una modifica del 2012 aveva precisato il momento da cui considerare iniziato il processo penale e quali periodi escludere dal computo, sollevando dubbi di legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati i commi 2-bis e 2-quater dell’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (legge Pinto), aggiunti dall’art. 55 del d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, sollevati dalla Corte d’appello di Firenze in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 111 e 117, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2-bis nella parte in cui individuava l’inizio del processo penale al momento dell’assunzione della qualità di imputato (o della conoscenza della chiusura delle indagini), anziché al momento in cui l’indagato ha avuto conoscenza del procedimento a suo carico in seguito a un atto dell’autorità giudiziaria; ha invece dichiarato inammissibili le questioni sul comma 2-quater.
Il principio
Ai fini dell’equa riparazione, la durata del processo penale va computata a partire dal momento in cui l’interessato ha effettiva conoscenza del procedimento a suo carico: differire artificiosamente tale momento contrasta con il principio della ragionevole durata del processo.
Domande e risposte
Cos’è la legge Pinto?
È la legge n. 89 del 2001 che riconosce un’equa riparazione a chi ha subito un processo di durata irragionevole.
Cosa ha censurato la Corte?
La norma che faceva iniziare il processo penale troppo tardi, escludendo dal computo periodi che pure incidono sulla durata del procedimento.
Da quando va computata la durata del processo penale?
Dal momento in cui l’indagato, a seguito di un atto dell’autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento a suo carico.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza, parametro della censura sul computo della durata.
- Art. 111 della Costituzione — Sancisce il giusto processo e la sua ragionevole durata, fondamento dell’equa riparazione.
- Art. 117 della Costituzione — Richiama, al primo comma, i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, tra cui la CEDU.
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