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La Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il ricorso in epigrafe, confermando che i ricorsi del Commissario dello Stato per la Sicilia sono improcedibili dopo il venir meno del controllo preventivo sulle leggi regionali.
Di cosa si tratta
Anche questo ricorso apparteneva al sistema di controllo preventivo delle leggi siciliane affidato al Commissario dello Stato, sistema superato dalla sentenza n. 255 del 2014, che ha esteso alla Sicilia l’impugnazione successiva prevista dall’art. 127 Cost.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudizio era stato promosso in via principale dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, nell’ambito del controllo preventivo poi dichiarato superato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso in epigrafe, in coerenza con l’orientamento adottato dopo la sentenza n. 255 del 2014.
Il principio
Venuto meno il controllo preventivo sulle leggi siciliane, i ricorsi pendenti del Commissario dello Stato divengono improcedibili: il controllo di costituzionalità si svolge ora con l’impugnazione successiva ex art. 127 Cost.
Domande e risposte
Perché ci sono più pronunce di improcedibilità ravvicinate?
Perché dopo la sentenza n. 255 del 2014 la Corte ha dovuto definire numerosi ricorsi del Commissario dello Stato pendenti, tutti divenuti improcedibili per il superamento del controllo preventivo siciliano.
Cosa cambia per la Regione siciliana?
Le sue leggi sono ora soggette all’impugnazione successiva ex art. 127 Cost., come quelle delle altre Regioni, e non più al controllo preventivo del Commissario dello Stato.
La Corte ha valutato la legge nel merito?
No: la pronuncia di improcedibilità chiude il giudizio senza esame della fondatezza delle censure.
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