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La Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il ricorso in epigrafe, proseguendo l’orientamento per cui i ricorsi del Commissario dello Stato per la Sicilia sono improcedibili dopo il superamento del controllo preventivo sulle leggi regionali.
Di cosa si tratta
Il ricorso rientrava nel peculiare sistema di controllo preventivo delle leggi siciliane affidato al Commissario dello Stato. Con la sentenza n. 255 del 2014 la Corte aveva dichiarato superato tale controllo, estendendo anche alla Sicilia il regime di impugnazione successiva previsto per le altre Regioni.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudizio era stato promosso in via principale dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, nell’ambito del controllo preventivo sulle leggi regionali poi venuto meno.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso in epigrafe, in linea con quanto stabilito dopo la sentenza n. 255 del 2014 sul superamento del controllo preventivo siciliano.
Il principio
Dopo il superamento del controllo preventivo sulle leggi siciliane, i relativi ricorsi del Commissario dello Stato sono improcedibili: la garanzia di costituzionalità passa attraverso l’impugnazione successiva ex art. 127 Cost.
Domande e risposte
Cos’era il controllo preventivo siciliano?
Un meccanismo, previsto dallo Statuto speciale, per cui le leggi regionali potevano essere impugnate dal Commissario dello Stato prima della loro promulgazione.
Perché questi ricorsi sono ora improcedibili?
Perché la sentenza n. 255 del 2014 ha dichiarato superato quel controllo preventivo, sostituendolo con l’impugnazione successiva valida per tutte le Regioni.
La legge regionale è stata valutata nel merito?
No: la pronuncia di improcedibilità chiude il giudizio senza esaminare la fondatezza delle censure.
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