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Con l’ordinanza n. 201 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sugli artt. 116 e 117 del Testo unico sulle spese di giustizia, relativa al compenso del sostituto del difensore.
Di cosa si tratta
Nel processo penale il difensore di fiducia può essere sostituito in udienza. Si discuteva del diverso trattamento economico tra il sostituto nominato dal giudice ai sensi dell’art. 97, comma 4, c.p.p. (equiparato al difensore d’ufficio, con liquidazione a carico dell’erario) e il sostituto che interviene su delega del difensore di fiducia, al quale tale liquidazione non spetta.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, aveva sollevato la questione sugli artt. 116 e 117 del d.P.R. n. 115 del 2002 in riferimento all’art. 3 della Costituzione, lamentando l’ingiustificata disparità di trattamento tra le due figure di sostituto.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. Le due situazioni non sono comparabili: il sostituto ex art. 97, comma 4, c.p.p. è nominato direttamente dal magistrato in assenza del difensore, mentre il sostituto su delega interviene per conto del difensore di fiducia e il suo compenso inerisce al rapporto con il delegante o il cliente, non a un mandato d’ufficio.
Il principio
Non vi è disparità di trattamento ingiustificata tra il sostituto del difensore nominato d’ufficio dal giudice, con compenso a carico dell’erario, e il sostituto che agisce su delega del difensore di fiducia, il cui compenso deriva dal rapporto privato con il delegante: si tratta di situazioni strutturalmente diverse.
Domande e risposte
Chi paga il sostituto del difensore di fiducia?
Il suo compenso deriva dal rapporto con il difensore delegante o con il cliente, non dall’erario.
Perché non c’è disparità di trattamento?
Perché il sostituto nominato dal giudice in assenza del difensore e quello che agisce su delega sono in posizioni giuridiche diverse, non comparabili.
La norma è stata annullata?
No: la questione è stata dichiarata manifestamente infondata e le norme restano in vigore.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Parametro di uguaglianza, invocato per l’asserita disparità di trattamento, ritenuto non violato
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