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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Marche che stanziava un contributo straordinario a favore di una società aeroportuale, perché configurava un aiuto di Stato non previamente notificato alla Commissione europea, in violazione del diritto dell’Unione.

Di cosa si tratta

Una legge finanziaria della Regione Marche aveva inserito in bilancio un contributo straordinario di 1.100.000 euro a favore della società Aerdorica spa «per la definizione degli adempimenti fiscali pregressi». Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la disposizione ritenendo che si trattasse di un aiuto di Stato erogato senza la preventiva notifica imposta dal diritto europeo.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 1, comma 2, della legge della Regione Marche 10 settembre 2014, n. 22, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 107 e 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che impongono la previa notifica alla Commissione delle nuove misure di aiuto. Il ricorso è stato promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione Marche n. 22 del 2014.

Il principio

Le Regioni, nell’esercizio della loro potestà legislativa, devono rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea richiamati dall’art. 117, primo comma, Cost.: un contributo che presenti i caratteri dell’aiuto di Stato non può essere erogato senza la preventiva notifica alla Commissione europea prevista dall’art. 108, paragrafo 3, TFUE.

Domande e risposte

Cosa aveva stabilito la legge regionale?

Aveva inserito in bilancio un contributo straordinario di 1,1 milioni di euro a favore della società Aerdorica spa per adempimenti fiscali pregressi.

Perché la norma è stata ritenuta illegittima?

Perché configurava un aiuto di Stato erogato senza la previa notifica alla Commissione europea richiesta dal diritto dell’Unione.

Quale parametro costituzionale è stato violato?

L’art. 117, primo comma, della Costituzione, che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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