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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dal Governo contro la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2012 in materia di autonomie locali e organi delle Province.

Di cosa si tratta

La legge regionale del Friuli-Venezia Giulia confermava, nelle more della riforma dell’ente Provincia, le vigenti modalità di elezione e composizione degli organi di Comuni e Province e la disciplina delle relative funzioni, in base allo Statuto speciale regionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 1, commi 1 e 2, della legge regionale, denunciando il contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica posti dall’art. 23 del d.l. n. 201 del 2011 e, di conseguenza, con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione inammissibile. Le norme statali interposte invocate come parametro (i commi da 14 a 20 dell’art. 23 del d.l. n. 201 del 2011) erano già state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza n. 220 del 2013 per violazione dell’art. 77 Cost.: venuto meno il parametro interposto, la questione non poteva essere esaminata nel merito.

Il principio

Quando la norma statale interposta che fa da parametro al giudizio è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima, la questione sulla legge regionale che vi si porrebbe in contrasto diventa inammissibile per sopravvenuto venir meno del parametro.

Domande e risposte

Perché la questione è inammissibile?

Perché la norma statale usata come parametro era già stata annullata dalla sentenza n. 220 del 2013, facendo cadere il presupposto del giudizio.

La legge regionale del Friuli-Venezia Giulia è rimasta in vigore?

Sì: l’impugnazione statale non è stata accolta nel merito.

Cos’è una norma interposta?

È una norma di legge ordinaria che, pur non essendo costituzionale, viene assunta come parametro di costituzionalità di un’altra legge.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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