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La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 13 del d.lgs. n. 109 del 2006, nella parte in cui imponeva sempre il trasferimento d’ufficio del magistrato per gli illeciti disciplinari con ingiusto danno o indebito vantaggio. L’automatismo è stato ritenuto irragionevole.

Di cosa si tratta

La disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati prevedeva che il trasferimento ad altra sede o ad altro ufficio fosse sempre disposto quando ricorreva una delle violazioni che arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una parte. Le Sezioni unite della Cassazione hanno contestato questo automatismo, che colpiva allo stesso modo condotte molto diverse per gravità.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 13, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Le questioni erano sollevate dalle Sezioni unite civili della Corte di cassazione e dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, secondo periodo, limitatamente alle parole da «quando ricorre» a «nonché», e ha dichiarato manifestamente inammissibile l’analoga questione sollevata dal CSM, perché motivata soltanto per relationem rispetto all’ordinanza della Cassazione.

Il principio

È irragionevole, e quindi contrario all’art. 3 Cost., imporre in modo automatico e indefettibile la sanzione accessoria del trasferimento d’ufficio per ogni illecito disciplinare con ingiusto danno o indebito vantaggio, senza graduazione in rapporto alla concreta gravità della condotta.

Domande e risposte

Cosa prevedeva la norma dichiarata incostituzionale?

Che il trasferimento del magistrato ad altra sede o ufficio fosse sempre disposto, in automatico, quando ricorreva una delle violazioni che arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una parte.

Perché l’automatismo è stato giudicato incostituzionale?

Perché trattava in modo identico condotte di gravità molto diversa, imponendo una sanzione afflittiva senza alcuna possibilità di graduazione, in contrasto con il principio di ragionevolezza dell’art. 3 Cost.

Perché la questione del CSM è stata dichiarata inammissibile?

Perché era motivata solo richiamando l’ordinanza della Cassazione (motivazione per relationem), non ammessa nei giudizi incidentali di costituzionalità.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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