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La Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana contro numerosi articoli del disegno di legge di stabilità regionale 2014. Il controllo preventivo affidato al Commissario era nel frattempo venuto meno.

Di cosa si tratta

Il Commissario dello Stato aveva impugnato in via preventiva decine di articoli del disegno di legge di stabilità della Regione siciliana per il 2014, prevalentemente per problemi di copertura finanziaria e di buon andamento. Si trattava del peculiare controllo preventivo previsto dallo Statuto siciliano, diverso da quello successivo dell’art. 127 Cost.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati numerosi articoli del disegno di legge della Regione siciliana n. 670 (legge di stabilità regionale 2014), in riferimento principalmente agli artt. 3, 81, 97, 117 e 120 della Costituzione. Il giudizio era promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Con la sentenza n. 255 del 2014 era venuto meno il sistema di controllo preventivo delle leggi siciliane affidato al Commissario dello Stato; inoltre le disposizioni impugnate non erano state riprodotte nella legge poi promulgata.

Il principio

Dopo il superamento del controllo preventivo sulle leggi siciliane, i relativi ricorsi del Commissario dello Stato divengono improcedibili; la Regione è ormai soggetta al solo controllo successivo previsto dall’art. 127 della Costituzione.

Domande e risposte

Chi era il Commissario dello Stato per la Sicilia?

Un organo che, in base allo Statuto speciale, esercitava un controllo preventivo sulle leggi regionali, impugnandole prima della promulgazione.

Perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile?

Perché quel controllo preventivo era stato dichiarato superato dalla sentenza n. 255 del 2014 e le norme contestate non erano state inserite nella legge promulgata.

Come vengono ora controllate le leggi siciliane?

Con l’impugnazione successiva prevista dall’art. 127 Cost., come per le altre Regioni.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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