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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 37-bis del d.P.R. 600/1973 in tema di contrasto all’elusione fiscale. La norma, che impone all’Amministrazione un contraddittorio preventivo a pena di nullità dell’accertamento, è conforme ai principi di uguaglianza e capacità contributiva.

Di cosa si tratta

L’art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 era la disposizione antielusiva che consentiva al fisco di disconoscere i vantaggi tributari ottenuti con operazioni prive di valide ragioni economiche, prevedendo un obbligo di contraddittorio preventivo con il contribuente a pena di nullità dell’atto.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 37-bis, comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevato dalla Corte di cassazione in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nell’ambito di una controversia tra l’Agenzia delle entrate e un istituto di credito.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale.

Il principio

La previsione di un contraddittorio preventivo obbligatorio, a pena di nullità dell’accertamento antielusivo, non viola i principi di uguaglianza e capacità contributiva: rappresenta anzi una garanzia procedimentale a favore del contribuente.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 37-bis sul contraddittorio?

Che l’accertamento antielusivo sia preceduto, a pena di nullità, da una richiesta di chiarimenti al contribuente, che può così far valere le proprie ragioni.

Perché la questione è stata respinta?

Perché la garanzia del contraddittorio preventivo è coerente con i principi di uguaglianza e capacità contributiva e non li lede.

Chi aveva sollevato la questione?

La Corte di cassazione, in una controversia tra l’Agenzia delle entrate e un istituto di credito.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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