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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 37-bis del d.P.R. 600/1973 in tema di contrasto all’elusione fiscale. La norma, che impone all’Amministrazione un contraddittorio preventivo a pena di nullità dell’accertamento, è conforme ai principi di uguaglianza e capacità contributiva.
Di cosa si tratta
L’art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 era la disposizione antielusiva che consentiva al fisco di disconoscere i vantaggi tributari ottenuti con operazioni prive di valide ragioni economiche, prevedendo un obbligo di contraddittorio preventivo con il contribuente a pena di nullità dell’atto.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 37-bis, comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevato dalla Corte di cassazione in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nell’ambito di una controversia tra l’Agenzia delle entrate e un istituto di credito.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale.
Il principio
La previsione di un contraddittorio preventivo obbligatorio, a pena di nullità dell’accertamento antielusivo, non viola i principi di uguaglianza e capacità contributiva: rappresenta anzi una garanzia procedimentale a favore del contribuente.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 37-bis sul contraddittorio?
Che l’accertamento antielusivo sia preceduto, a pena di nullità, da una richiesta di chiarimenti al contribuente, che può così far valere le proprie ragioni.
Perché la questione è stata respinta?
Perché la garanzia del contraddittorio preventivo è coerente con i principi di uguaglianza e capacità contributiva e non li lede.
Chi aveva sollevato la questione?
La Corte di cassazione, in una controversia tra l’Agenzia delle entrate e un istituto di credito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza invocato come parametro della questione, ritenuta non fondata.
- Art. 53 della Costituzione — principio di capacità contributiva rispetto alla disciplina antielusiva.
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