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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima una norma del «decreto del fare» del 2013 nella parte in cui includeva, nell’aumento di gettito destinato allo Stato, anche i tributi riscossi nel territorio della Regione siciliana, in violazione dell’autonomia finanziaria statutaria.

Di cosa si tratta

Lo Statuto siciliano riconosce alla Regione la spettanza dei tributi riscossi nel proprio territorio. La Regione lamentava che alcune disposizioni del decreto-legge n. 69 del 2013 («decreto del fare») sottraessero indebitamente parte di quel gettito.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 5, comma 2, 61, comma 1, e 85, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito dalla legge n. 98 del 2013), in riferimento agli artt. 36 e 37 dello Statuto della Regione siciliana e all’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, su ricorso della Regione siciliana.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 61, comma 1, alinea e lettera a), del d.l. n. 69 del 2013, limitatamente alla parte in cui ricomprendeva anche i tributi riscossi nel territorio siciliano; ha dichiarato non fondate nel resto le altre questioni.

Il principio

Lo Stato non può computare, tra le maggiori entrate a sé destinate, i tributi riscossi nel territorio della Regione siciliana, che spettano alla Regione in base alle norme statutarie e di attuazione sull’autonomia finanziaria.

Domande e risposte

Cosa cambia per la Regione siciliana?

Le viene riconosciuta la spettanza dei tributi riscossi nel suo territorio: la norma statale è stata annullata nella parte in cui li sottraeva.

Tutte le censure sono state accolte?

No. Solo quella sull’art. 61; le altre questioni sono state dichiarate non fondate.

Su cosa si fonda l’autonomia finanziaria siciliana?

Sullo Statuto speciale della Regione siciliana e sulle relative norme di attuazione in materia finanziaria.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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