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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata sul combinato disposto che disciplina la sospensione del processo penale e la sospensione del corso della prescrizione. La censura non ha superato il vaglio di ammissibilità.
Di cosa si tratta
Le norme in esame regolano i rapporti tra la sospensione del procedimento penale e il decorso della prescrizione del reato. Un giudice di pace ne aveva dubitato la legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato il combinato disposto dell’art. 71 del codice di procedura penale e dell’art. 159, primo comma, del codice penale, sollevato dal Giudice di pace di Prato in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.
Il principio
La pronuncia di manifesta inammissibilità impedisce l’esame del merito: la disciplina del rapporto tra sospensione del processo e prescrizione resta in vigore per la presenza di vizi processuali evidenti.
Domande e risposte
Quali principi erano stati invocati?
L’uguaglianza (art. 3), il diritto di difesa (art. 24) e i principi del giusto processo (art. 111).
La norma sulla prescrizione è stata dichiarata incostituzionale?
No. La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile, senza esame del merito.
Chi aveva sollevato la questione?
Il Giudice di pace di Prato, nell’ambito di un procedimento penale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza invocato come parametro della questione.
- Art. 24 della Costituzione — secondo comma, diritto di difesa in ogni stato del procedimento.
- Art. 111 della Costituzione — principi del giusto processo regolato dalla legge.
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