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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della legge finanziaria 2013 della Regione Campania, perché invadevano competenze riservate allo Stato come l’ordinamento civile e la tutela dell’ambiente. Altre censure sono state respinte e una parte del giudizio si è estinta.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato diverse norme della legge finanziaria regionale campana per il 2013, ritenendo che la Regione avesse legiferato in ambiti riservati allo Stato dalla Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnate varie disposizioni dell’art. 1 della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5 (legge finanziaria regionale 2013), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere l) ed s), Cost. (ordinamento civile e tutela dell’ambiente) e ad altri parametri, su ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 51, 127 lettere b) e c), 140 e 183 dell’art. 1 della legge regionale; ha dichiarato non fondate le questioni sui commi 36, lettera e), e 44, lettera a); ha infine dichiarato estinto il processo su altre censure.
Il principio
La Regione non può disciplinare materie come l’ordinamento civile (ad esempio misure di natura risarcitoria) e la tutela dell’ambiente, riservate alla competenza esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, Cost.
Domande e risposte
Perché alcune norme campane sono state annullate?
Perché intervenivano in materie di competenza esclusiva statale — ordinamento civile e tutela dell’ambiente — eccedendo le competenze regionali.
Tutte le censure sono state accolte?
No. Alcune sono state respinte come non fondate e su altre il processo si è estinto.
Cosa c’entra l’ordinamento civile con una misura regionale?
La Corte ha qualificato come civilistica (di natura risarcitoria) una misura prevista dalla legge regionale, riconducendola alla competenza statale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — secondo comma, lettere l) ed s): competenza esclusiva statale su ordinamento civile e ambiente.
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