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La Corte ha dichiarato incostituzionale una norma della Regione Veneto che consentiva sempre, anche in deroga agli strumenti di tutela ambientale, la realizzazione di strutture e recinzioni per il ricovero di animali d’affezione. La tutela dell’ambiente è riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
Di cosa si tratta
Per garantire il benessere degli animali (divieto di catena), la Regione Veneto aveva previsto che le strutture e recinzioni per cani e gatti, realizzate secondo le indicazioni della Giunta, fossero «sempre consentite», anche in deroga alla normativa regionale e agli strumenti territoriali, ambientali, urbanistici ed edilizi. Lo Stato ha impugnato questa deroga generalizzata alla tutela ambientale.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 2 della legge della Regione Veneto n. 17 del 2014 (che introduce il comma 6-ter nell’art. 8 della legge regionale n. 60 del 1993), in riferimento all’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma limitatamente alla previsione secondo cui tali strutture sono sempre consentite anche in deroga agli strumenti ambientali. Consentire deroghe generali e astratte alla tutela ambientale abbassa le soglie di protezione in una materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). Assorbita la censura sull’art. 117, primo comma.
Il principio
La Regione non può introdurre, in via generale e astratta, deroghe agli strumenti statali di tutela ambientale: la materia «tutela dell’ambiente» è riservata alla competenza esclusiva dello Stato e non è consentito alle Regioni stabilire quali interventi siano sottratti agli ordinari controlli ambientali.
Domande e risposte
La Regione può semplificare la realizzazione di canili e rifugi?
Può intervenire sulla propria normativa, ma non può prevedere deroghe generali agli strumenti statali di tutela ambientale, riservati alla competenza esclusiva dello Stato.
Perché la norma veneta è stata annullata?
Perché consentiva queste strutture «sempre», anche in deroga agli strumenti ambientali, riducendo le soglie di tutela in una materia di competenza statale.
La sentenza riguarda solo i canili?
La pronuncia ha colpito specificamente la deroga agli strumenti ambientali; le indicazioni tecniche sul benessere degli animali non sono state in sé censurate.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — La norma regionale è stata dichiarata incostituzionale per invasione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.