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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato incostituzionale una norma della Regione Veneto che consentiva sempre, anche in deroga agli strumenti di tutela ambientale, la realizzazione di strutture e recinzioni per il ricovero di animali d’affezione. La tutela dell’ambiente è riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

Di cosa si tratta

Per garantire il benessere degli animali (divieto di catena), la Regione Veneto aveva previsto che le strutture e recinzioni per cani e gatti, realizzate secondo le indicazioni della Giunta, fossero «sempre consentite», anche in deroga alla normativa regionale e agli strumenti territoriali, ambientali, urbanistici ed edilizi. Lo Stato ha impugnato questa deroga generalizzata alla tutela ambientale.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 2 della legge della Regione Veneto n. 17 del 2014 (che introduce il comma 6-ter nell’art. 8 della legge regionale n. 60 del 1993), in riferimento all’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma limitatamente alla previsione secondo cui tali strutture sono sempre consentite anche in deroga agli strumenti ambientali. Consentire deroghe generali e astratte alla tutela ambientale abbassa le soglie di protezione in una materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). Assorbita la censura sull’art. 117, primo comma.

Il principio

La Regione non può introdurre, in via generale e astratta, deroghe agli strumenti statali di tutela ambientale: la materia «tutela dell’ambiente» è riservata alla competenza esclusiva dello Stato e non è consentito alle Regioni stabilire quali interventi siano sottratti agli ordinari controlli ambientali.

Domande e risposte

La Regione può semplificare la realizzazione di canili e rifugi?

Può intervenire sulla propria normativa, ma non può prevedere deroghe generali agli strumenti statali di tutela ambientale, riservati alla competenza esclusiva dello Stato.

Perché la norma veneta è stata annullata?

Perché consentiva queste strutture «sempre», anche in deroga agli strumenti ambientali, riducendo le soglie di tutela in una materia di competenza statale.

La sentenza riguarda solo i canili?

La pronuncia ha colpito specificamente la deroga agli strumenti ambientali; le indicazioni tecniche sul benessere degli animali non sono state in sé censurate.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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