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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato incostituzionale la legge 40 nella parte in cui vietava l’accesso alla procreazione medicalmente assistita, con diagnosi preimpianto, alle coppie fertili portatrici di gravi malattie genetiche trasmissibili. La normativa era irragionevole e lesiva del diritto alla salute della donna.

Di cosa si tratta

La legge 40 del 2004 consentiva la procreazione medicalmente assistita (PMA) alle sole coppie sterili o infertili. Restavano escluse le coppie fertili portatrici di malattie genetiche ereditarie, costrette – per evitare di trasmettere la patologia – ad affrontare gravidanze naturali e poi, in caso di malattia accertata sul feto, a ricorrere all’aborto terapeutico ammesso dalla legge 194.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge n. 40 del 2004, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, oltre all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU, sollevati dal Tribunale ordinario di Roma per due coppie fertili portatrici di patologie ereditarie.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme nella parte in cui non consentono il ricorso alla PMA alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità dell’art. 6 della legge 194, accertate da apposite strutture pubbliche. La decisione si fonda sugli artt. 3 e 32 Cost., assorbente di ogni altra censura.

Il principio

È irragionevole e lesivo del diritto alla salute della donna (artt. 3 e 32 Cost.) il sistema che vieta alle coppie fertili portatrici di gravi malattie genetiche di accedere alla PMA con diagnosi preimpianto, mentre consente loro di ricorrere all’aborto terapeutico: non si può impedire un’informazione preventiva meno traumatica e poi consentire una scelta successiva ben più pregiudizievole.

Domande e risposte

Chi può accedere alla PMA dopo questa sentenza?

Anche le coppie fertili portatrici di gravi malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità della legge 194, con diagnosi preimpianto effettuata in strutture pubbliche.

Perché il vecchio divieto era irragionevole?

Perché costringeva le coppie a una gravidanza naturale e poi all’aborto terapeutico, anziché consentire una diagnosi preimpianto meno traumatica per la salute della donna.

Ci sono limiti all’accesso?

Sì: le patologie devono rispondere ai criteri di gravità previsti dalla legge 194 ed essere accertate da apposite strutture pubbliche; spetta al legislatore disciplinare le procedure.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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