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La Corte ha dichiarato l’estinzione del processo. Lo Stato aveva impugnato una legge della Regione Abruzzo sugli impianti idroelettrici in aree protette, ma una modifica regionale successiva ha fatto venir meno le ragioni del ricorso, che è stato quindi rinunciato e la rinuncia accettata.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio aveva contestato una norma abruzzese che, ai fini della realizzazione di piccoli impianti idroelettrici in aree protette, faceva cessare le preclusioni previste da uno specifico studio regionale a tutela delle risorse idriche. Dopo l’avvio del giudizio, la Regione ha modificato la disposizione, assoggettandola ai requisiti di tutela ambientale statali.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 5 della legge della Regione Abruzzo n. 19 del 2013, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente), promosso in via diretta dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
A seguito della modifica normativa regionale sopravvenuta, l’Avvocatura dello Stato ha rinunciato al ricorso e la Regione Abruzzo ha accettato la rinuncia. La Corte, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative, ha dichiarato l’estinzione del processo.
Il principio
Quando, nel giudizio in via principale, il ricorrente rinuncia al ricorso e la rinuncia è accettata da tutte le parti, il processo si estingue senza che la Corte si pronunci nel merito.
Domande e risposte
La legge regionale è stata dichiarata incostituzionale?
No: la Corte non si è pronunciata nel merito, perché il processo si è estinto per rinuncia al ricorso.
Perché lo Stato ha rinunciato?
Perché la Regione aveva nel frattempo modificato la norma, assoggettando gli impianti ai requisiti di tutela ambientale statali e facendo venir meno le ragioni del contendere.
Cosa comporta l’estinzione del processo?
Il giudizio si chiude senza decisione di merito; resta valida la disposizione regionale nella sua nuova formulazione.
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