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La Corte respinge la questione sull’art. 1, commi 77-79, della legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 2010), che ha introdotto nuovi obblighi a carico dei concessionari del gioco con apparecchi (videoterminali). La nuova disciplina non viola la libertà d’impresa né la garanzia della proprietà.
Di cosa si tratta
Il settore del gioco con apparecchi (videoterminali) è gestito tramite concessioni rilasciate dai monopoli di Stato. La legge di stabilità 2011 ha introdotto nuovi vincoli e adempimenti a carico dei concessionari. Una società concessionaria ha contestato questi obblighi nel giudizio davanti al Consiglio di Stato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 79 (e dei commi 77 e 78 in quanto richiamati) della legge n. 220/2010, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, e 42, terzo comma, della Costituzione, lamentando l’imposizione di vincoli gravosi assimilabili a una sostanziale ablazione senza indennizzo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. I nuovi obblighi non configurano un’ablazione reale dei beni del concessionario: l’eventuale incidenza sui costi è un effetto riflesso dei vincoli di gestione, estraneo all’ambito di protezione dell’art. 42 Cost., e non vi è violazione della libertà di iniziativa economica.
Il principio
I vincoli di gestione imposti a un’attività svolta in regime concessorio non equivalgono a un atto ablativo della proprietà e non richiedono indennizzo: il legislatore può modificare le condizioni di esercizio di attività economiche regolate, purché non si traduca in un’espropriazione sostanziale del capitale investito, qui non riscontrata.
Domande e risposte
La nuova disciplina sul gioco è stata confermata?
Sì: la Corte ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo legittimi i nuovi obblighi imposti ai concessionari dalla legge di stabilità 2011.
Perché non c’è stata violazione della proprietà?
Perché i vincoli imposti non sono un atto ablativo dei beni: l’eventuale incidenza sui costi è un effetto riflesso della regolazione, fuori dall’ambito di tutela dell’art. 42 Cost.
Il legislatore può cambiare le regole per i concessionari?
Sì: può modificare le condizioni di esercizio di un’attività in concessione, purché non si arrivi a un’espropriazione sostanziale del capitale investito, qui esclusa.
Norme collegate
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica privata, evocata e ritenuta non violata.
- Art. 42 della Costituzione — garanzia della proprietà e disciplina dell’espropriazione, ritenuta non pertinente in assenza di atto ablativo.
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro richiamato dal giudice rimettente.
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