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La Corte dichiara illegittimi gli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Liguria n. 6 del 2014, che estendevano al personale sanitario non medico la facoltà di svolgere attività libero-professionale intramuraria. La disciplina invade un ambito riservato ai principi fondamentali fissati dallo Stato.
Di cosa si tratta
L’attività libero-professionale «intra moenia» è la libera professione esercitata all’interno delle strutture sanitarie pubbliche. Chi possa svolgerla è uno degli aspetti qualificanti dell’organizzazione sanitaria. La Regione Liguria aveva esteso questa facoltà anche al personale sanitario non medico (infermieri, tecnici della riabilitazione, ostetriche, ecc.).
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, 2 e 3 della legge reg. Liguria n. 6/2014 in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, per violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, riservati alla legislazione statale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge reg. Liguria n. 6/2014. L’art. 1, estendendo al personale non medico la facoltà di attività intramuraria, ha esorbitato dalla competenza regionale; la caducazione delle altre disposizioni, ad esso collegate, ne è diretta conseguenza.
Il principio
L’individuazione dei soggetti legittimati a svolgere la libera professione intramuraria è uno degli aspetti più qualificanti dell’organizzazione sanitaria e costituisce principio fondamentale della materia «tutela della salute»: richiede una disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale e non può essere modificata dalla legge regionale.
Domande e risposte
Cos’è l’attività intramuraria?
È l’attività libero-professionale che il personale sanitario può svolgere all’interno della struttura pubblica, a favore di pazienti che scelgono il professionista, nei limiti fissati dalla legge.
Perché la Regione non poteva estenderla al personale non medico?
Perché l’individuazione di chi può svolgere l’attività intramuraria è un principio fondamentale della tutela della salute, riservato allo Stato, che richiede uniformità nazionale.
Cosa comporta l’annullamento degli artt. 1, 2 e 3?
L’intera disciplina regionale sull’attività intramuraria del personale non medico cade: annullato l’art. 1 che riconosce la facoltà, vengono meno anche le norme ad esso collegate.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza concorrente in materia di tutela della salute: la legge regionale viola i principi fondamentali statali.
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