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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte respinge la questione sull’art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, che ancora la retribuzione del socio lavoratore di cooperativa ai trattamenti minimi dei contratti collettivi dei sindacati comparativamente più rappresentativi. La norma non attribuisce efficacia erga omnes ai contratti e non viola l’art. 39 Cost.

Di cosa si tratta

Il socio lavoratore di una cooperativa ha diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.). Per evitare il dumping salariale, l’art. 7, comma 4, del d.l. n. 248/2007 impone, in presenza di più contratti collettivi della categoria, di applicare i trattamenti economici minimi previsti dai contratti dei sindacati comparativamente più rappresentativi.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Lucca ha sollevato la questione in riferimento all’art. 39 della Costituzione, ritenendo che la norma attribuisse di fatto efficacia generale (erga omnes) ai contratti collettivi al di fuori del procedimento previsto dalla Costituzione per i contratti con efficacia obbligatoria per tutti.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione: la censura muoveva da un erroneo presupposto interpretativo. La norma non recepisce i contratti collettivi rendendoli vincolanti per tutti, ma li richiama come parametro esterno per misurare la proporzionalità e la sufficienza della retribuzione ex art. 36 Cost.

Il principio

Il rinvio legislativo ai trattamenti minimi dei contratti collettivi comparativamente più rappresentativi non equivale ad attribuire loro efficacia erga omnes: i contratti operano come parametro esterno di commisurazione della giusta retribuzione (art. 36 Cost.), strumento legittimo per contrastare la competizione salariale al ribasso senza violare l’art. 39 Cost.

Domande e risposte

La sentenza obbliga ad applicare i contratti collettivi a tutti?

No: i contratti collettivi non diventano vincolanti per tutti. Sono usati come parametro esterno per valutare se la retribuzione del socio lavoratore è proporzionata e sufficiente.

Perché non c’è violazione dell’art. 39 Cost.?

Perché la norma non recepisce i contratti dando loro efficacia generale fuori dal procedimento costituzionale, ma li richiama solo come misura della giusta retribuzione ex art. 36 Cost.

A cosa serve questa regola per le cooperative?

A contrastare il dumping salariale: garantisce al socio lavoratore una retribuzione almeno pari ai minimi dei contratti collettivi più rappresentativi del settore.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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