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La Corte dichiara illegittimo l’art. 14 della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2004 sulle esposizioni ai campi elettromagnetici degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione. La disciplina regionale invade competenze riservate allo Stato in materia di tutela dall’inquinamento elettromagnetico.
Di cosa si tratta
La protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici degli impianti di telecomunicazione è oggetto di una legge quadro statale che fissa valori-soglia uniformi. La Regione Piemonte aveva introdotto, con l’art. 14 della legge reg. n. 19/2004, ulteriori obblighi a carico dei gestori degli impianti fissi.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Torino, nel giudizio tra una società di impianti e il Comune di Torino, ha sollevato la questione in riferimento all’art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione, ritenendo che la norma piemontese eccedesse i limiti della competenza regionale e contrastasse con i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale di settore.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14 della legge della Regione Piemonte n. 19/2004.
Il principio
La fissazione dei valori-soglia di esposizione ai campi elettromagnetici risponde a esigenze di uniformità sul territorio nazionale e spetta allo Stato. Le Regioni non possono introdurre, in nome della tutela della salute, prescrizioni che alterino il quadro uniforme stabilito dalla legge statale di principio.
Domande e risposte
Le Regioni possono fissare limiti più severi sulle antenne?
No: i valori-soglia di esposizione ai campi elettromagnetici sono fissati dallo Stato per garantire uniformità nazionale. Le Regioni non possono introdurre soglie o obblighi che alterino quel quadro.
Quale competenza era in gioco?
La materia dell’ordinamento delle comunicazioni e della tutela dall’inquinamento elettromagnetico, con principi fondamentali riservati allo Stato ex art. 117 Cost., entro cui la legge regionale aveva ecceduto.
Cosa accade alla norma regionale annullata?
Viene espunta dall’ordinamento con efficacia generale: non può più essere applicata dai Comuni né opposta ai gestori degli impianti.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni: la disciplina dei limiti elettromagnetici eccede la competenza regionale.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.