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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Decisione sui ricorsi di Valle d’Aosta, Province autonome di Trento e Bolzano, Regione Trentino-Alto Adige e Regione siciliana contro i commi 461-465 della legge di stabilità 2013. La Corte dichiara in parte cessata la materia del contendere, in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni, riservando ad altre pronunce le restanti.

Di cosa si tratta

La legge di stabilità 2013 (art. 1, commi 461-465, legge n. 228/2012) ha previsto misure di concorso delle autonomie speciali al risanamento della finanza pubblica. Regioni e Province a statuto speciale hanno impugnato quelle norme ritenendole lesive delle loro prerogative finanziarie statutarie.

La questione di legittimità costituzionale

I ricorsi delle autonomie speciali contestavano i commi 461-465 in riferimento a numerose norme statutarie e di attuazione (statuto del Trentino-Alto Adige, statuto della Valle d’Aosta, statuto siciliano) e ai principi di ragionevolezza e leale collaborazione, lamentando l’imposizione unilaterale di vincoli finanziari.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi e riservata ad altre pronunce la decisione sulle restanti questioni, ha: dichiarato cessata la materia del contendere per le questioni promosse dal Trentino-Alto Adige e dalle Province autonome (a seguito di modifiche normative sopravvenute); dichiarato inammissibili le questioni della Valle d’Aosta; dichiarato non fondate le questioni della Regione siciliana.

Il principio

I rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali si fondano sul metodo dell’accordo e sul principio di leale collaborazione: quando lo ius superveniens recepisce le intese o modifica il quadro, può venir meno l’interesse al ricorso (cessazione della materia del contendere); restano ferme le regole di ammissibilità e di merito per le censure non superate.

Domande e risposte

Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

Significa che, per effetto di modifiche normative sopravvenute, è venuto meno l’interesse a una decisione nel merito: la norma contestata è cambiata o l’intesa è stata recepita.

Perché le questioni siciliane sono state respinte?

Sono state dichiarate non fondate: la Corte ha ritenuto che i commi impugnati non violassero gli articoli dello statuto siciliano richiamati come parametro.

La Corte ha deciso tutto in questa sentenza?

No: ha espressamente riservato ad altre pronunce la decisione sulle restanti questioni sollevate con gli stessi ricorsi.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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