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La Corte dichiara illegittimo l’art. 159, primo comma, del codice penale nella parte in cui non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che l’incapacità dell’imputato di partecipare coscientemente al processo è irreversibile. Si supera così la «pratica imprescrittibilità» del reato.
Di cosa si tratta
Quando l’imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, questo viene sospeso (artt. 70-72 c.p.p.) e, di regola, si sospende anche la prescrizione. Se l’incapacità è permanente e irreversibile, il processo non riprende mai e il reato, di fatto, non si prescrive più: una vera e propria anomalia già segnalata dalla sentenza n. 23 del 2013.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Roma ha sollevato la questione, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 111 della Costituzione, sull’art. 159, primo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede la sospensione della prescrizione anche quando è accertata l’irreversibilità dell’incapacità dell’imputato di partecipare al processo. Trattare allo stesso modo l’incapacità transitoria e quella permanente sarebbe irragionevole.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 159, primo comma, cod. pen., nella parte in cui, quando lo stato mentale dell’imputato impedisce la cosciente partecipazione al procedimento sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione una volta accertato che tale stato è irreversibile.
Il principio
La sospensione della prescrizione presuppone la possibilità che il processo riprenda. Se l’incapacità dell’imputato è accertata come irreversibile, mantenere la sospensione significa rendere il reato imprescrittibile a tempo indeterminato, in contrasto con la ragionevole durata del processo e con la funzione stessa della prescrizione.
Domande e risposte
Cosa cambia con questa sentenza?
Se l’incapacità dell’imputato a partecipare al processo è accertata come irreversibile, la prescrizione non resta sospesa: il termine torna a decorrere, evitando la imprescrittibilità di fatto.
Perché la «pratica imprescrittibilità» era un problema?
Perché un processo sospeso senza prospettiva di ripresa, con prescrizione anch’essa congelata, lascia l’imputato esposto a tempo indefinito, in tensione con il giusto processo e la sua durata ragionevole (artt. 111 e 24 Cost.).
Vale per ogni sospensione del processo?
No: la pronuncia riguarda i casi in cui è accertato che lo stato mentale che impedisce la partecipazione cosciente al processo è irreversibile. L’incapacità transitoria continua a giustificare la sospensione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza: incapacità transitoria e irreversibile non possono avere lo stesso trattamento.
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, inciso da una sospensione del processo potenzialmente perpetua.
- Art. 111 della Costituzione — ragionevole durata del processo, incompatibile con la imprescrittibilità di fatto.
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