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La Corte dichiara illegittima l’intera legge della Regione Abruzzo n. 24 del 2014, approvata dal Consiglio regionale già scaduto e in regime di prorogatio. In quella fase l’assemblea può adottare solo atti necessari, urgenti o dovuti, e non una disciplina generale come quella impugnata.

Di cosa si tratta

Quando il Consiglio regionale arriva a fine legislatura entra in regime di prorogatio: resta in carica per garantire continuità, ma con poteri ridotti fino all’insediamento del nuovo Consiglio. Qui la Regione Abruzzo aveva approvato, in quella fase, una legge quadro sulla valorizzazione delle aree agricole e il contenimento del consumo di suolo.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’intera legge reg. Abruzzo n. 24/2014 per violazione dell’art. 123 della Costituzione, in relazione all’art. 86, comma 3, lettera a), dello statuto regionale, che limita i poteri del Consiglio in prorogatio agli atti dovuti, urgenti o necessari; in via specifica era censurato anche l’art. 4, comma 2, per invasione della materia «ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).

La decisione della Corte

La Corte ha accolto la prima censura e dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge reg. Abruzzo n. 24/2014, per contrasto con l’art. 123 Cost. in relazione alla norma statutaria. Dal contenuto e dai lavori preparatori non emergeva alcuna delle condizioni (atto dovuto, urgenza, necessità) che avrebbero legittimato l’intervento legislativo. La censura sull’art. 4, comma 2, è rimasta assorbita.

Il principio

In regime di prorogatio il Consiglio regionale conserva la rappresentanza del corpo elettorale ma può adottare solo atti necessari e urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili. L’istituto bilancia il principio di rappresentatività con quello di continuità funzionale: una legge a contenuto generale approvata dopo la scadenza della legislatura eccede i limiti dell’organo prorogato.

Domande e risposte

Che cos’è la prorogatio del Consiglio regionale?

È la permanenza in carica del Consiglio scaduto, con poteri limitati, fino all’insediamento del nuovo organo eletto. Non prolunga il mandato, ma circoscrive l’esercizio dei poteri ai soli atti necessari e urgenti.

Perché è stata annullata l’intera legge e non singole norme?

Perché la prima censura colpiva tutte le disposizioni in modo omogeneo: erano tutte adottate in prorogatio senza i presupposti statutari. Una volta accertato questo vizio, l’intera legge cade.

Cosa può fare un Consiglio regionale in prorogatio?

Solo atti dovuti (per obblighi UE, costituzionali o di legge statale) o caratterizzati da urgenza e necessità. Deve astenersi da interventi legislativi a contenuto generale o che possano apparire forme di captazione del consenso elettorale.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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