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La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 65 della legge finanziaria 2014 della Regione Veneto e ha dichiarato non fondate le questioni relative agli artt. 19 e 56 della stessa legge, impugnati dal Governo per asserita invasione delle competenze statali in materia ambientale.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato in via principale alcune disposizioni della legge finanziaria regionale 2014 del Veneto, ritenute lesive delle competenze statali, in particolare in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 19, 56, commi 1 e 4, e 65 della legge della Regione Veneto 2 aprile 2014, n. 11, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente). Giudizio promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 65 della legge regionale; ha invece dichiarato non fondate le questioni relative all’art. 19 e all’art. 56, commi 1 e 4, della medesima legge.
Il principio
La legislazione regionale che incide su profili di tutela dell’ambiente deve rispettare la competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.: l’esito varia a seconda che la singola disposizione invada o meno tale ambito.
Domande e risposte
Quale norma è stata annullata?
L’art. 65 della legge finanziaria 2014 del Veneto.
Quali norme sono state salvate?
Gli artt. 19 e 56, commi 1 e 4, della stessa legge, per cui le questioni sono state dichiarate non fondate.
Quale competenza statale era in gioco?
La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze tra Stato e Regioni, tutela dell’ambiente
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