Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

Con la sentenza n. 108 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulle norme che, per la pubblica amministrazione, subordinano il ricorso all’arbitrato nei contratti pubblici a una previa e motivata autorizzazione.

Di cosa si tratta

Nelle controversie sui contratti pubblici le parti possono ricorrere all’arbitrato. La legge anticorruzione del 2012 ha previsto che la pubblica amministrazione possa scegliere l’arbitrato solo previa autorizzazione motivata dell’organo di governo, per limitare l’uso di questo strumento.

La questione di legittimità costituzionale

Il Collegio arbitrale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 97, 102, 108 e 111 della Costituzione, la questione sull’art. 1, comma 25, della legge n. 190 del 2012 e sull’art. 241, comma 1, del codice dei contratti pubblici, nella parte in cui condizionano il ricorso all’arbitrato a una previa autorizzazione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale.

Il principio

Subordinare il ricorso all’arbitrato da parte della pubblica amministrazione a una previa autorizzazione motivata risponde a esigenze di buon andamento e di controllo della spesa pubblica e non lede il diritto di difesa né gli altri parametri evocati.

Domande e risposte

Che cosa prevedeva la norma contestata?

Che la pubblica amministrazione potesse ricorrere all’arbitrato nei contratti pubblici solo previa autorizzazione motivata dell’organo competente.

Come ha deciso la Corte?

Ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo legittimo il vincolo dell’autorizzazione preventiva.

Perché la norma è legittima?

Perché persegue il buon andamento e il controllo della spesa, senza precludere alle parti la tutela dei propri diritti.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.