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Con la sentenza n. 108 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulle norme che, per la pubblica amministrazione, subordinano il ricorso all’arbitrato nei contratti pubblici a una previa e motivata autorizzazione.

Di cosa si tratta

Nelle controversie sui contratti pubblici le parti possono ricorrere all’arbitrato. La legge anticorruzione del 2012 ha previsto che la pubblica amministrazione possa scegliere l’arbitrato solo previa autorizzazione motivata dell’organo di governo, per limitare l’uso di questo strumento.

La questione di legittimità costituzionale

Il Collegio arbitrale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 97, 102, 108 e 111 della Costituzione, la questione sull’art. 1, comma 25, della legge n. 190 del 2012 e sull’art. 241, comma 1, del codice dei contratti pubblici, nella parte in cui condizionano il ricorso all’arbitrato a una previa autorizzazione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale.

Il principio

Subordinare il ricorso all’arbitrato da parte della pubblica amministrazione a una previa autorizzazione motivata risponde a esigenze di buon andamento e di controllo della spesa pubblica e non lede il diritto di difesa né gli altri parametri evocati.

Domande e risposte

Che cosa prevedeva la norma contestata?

Che la pubblica amministrazione potesse ricorrere all’arbitrato nei contratti pubblici solo previa autorizzazione motivata dell’organo competente.

Come ha deciso la Corte?

Ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo legittimo il vincolo dell’autorizzazione preventiva.

Perché la norma è legittima?

Perché persegue il buon andamento e il controllo della spesa, senza precludere alle parti la tutela dei propri diritti.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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