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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara illegittima la norma pugliese che riservava la gestione di canili e gattili alle sole associazioni animaliste iscritte all’albo regionale: escludere i privati viola la tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva dello Stato.

Di cosa si tratta

Una società privata, gestore uscente di un canile comunale, era stata esclusa da una gara perché il bando — in applicazione della legge regionale — riservava la partecipazione alle sole associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all’albo regionale. Il Consiglio di Stato, investito dell’appello, ha sollevato la questione di costituzionalità della norma regionale.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 14, comma 2-bis, della legge della Regione Puglia 3 aprile 1995, n. 12 (introdotto dall’art. 45 della legge reg. Puglia n. 4 del 2010), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), e terzo comma, della Costituzione. Giudice rimettente era il Consiglio di Stato, in funzione di giudice d’appello.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma pugliese, nella parte in cui non consente a soggetti privati — che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste preposti alle adozioni e agli affidamenti — di concorrere all’affidamento dei servizi di gestione di canili e gattili. La violazione riguarda l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.; le altre censure restano assorbite.

Il principio

La tutela della concorrenza ha natura trasversale e carattere prevalente: una Regione non può riservare l’affidamento di un servizio a una sola categoria di soggetti escludendo i privati, perché così invade la competenza esclusiva statale. La legge statale (n. 281 del 1991) già bilancia l’esigenza di tutela degli animali imponendo la presenza di volontari delle associazioni nelle strutture.

Domande e risposte

Cosa prevedeva la norma pugliese annullata?

Riservava la gestione di canili e gattili alle sole associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all’albo regionale, escludendo gli altri soggetti privati.

Perché è stata dichiarata illegittima?

Perché limitava la concorrenza, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.).

Gli animali restano tutelati?

Sì: la legge statale impone già ai privati di garantire la presenza di volontari delle associazioni animaliste, contemperando concorrenza e benessere degli animali.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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