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La Corte dichiara illegittima la norma pugliese che riservava la gestione di canili e gattili alle sole associazioni animaliste iscritte all’albo regionale: escludere i privati viola la tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva dello Stato.
Di cosa si tratta
Una società privata, gestore uscente di un canile comunale, era stata esclusa da una gara perché il bando — in applicazione della legge regionale — riservava la partecipazione alle sole associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all’albo regionale. Il Consiglio di Stato, investito dell’appello, ha sollevato la questione di costituzionalità della norma regionale.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 14, comma 2-bis, della legge della Regione Puglia 3 aprile 1995, n. 12 (introdotto dall’art. 45 della legge reg. Puglia n. 4 del 2010), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), e terzo comma, della Costituzione. Giudice rimettente era il Consiglio di Stato, in funzione di giudice d’appello.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma pugliese, nella parte in cui non consente a soggetti privati — che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste preposti alle adozioni e agli affidamenti — di concorrere all’affidamento dei servizi di gestione di canili e gattili. La violazione riguarda l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.; le altre censure restano assorbite.
Il principio
La tutela della concorrenza ha natura trasversale e carattere prevalente: una Regione non può riservare l’affidamento di un servizio a una sola categoria di soggetti escludendo i privati, perché così invade la competenza esclusiva statale. La legge statale (n. 281 del 1991) già bilancia l’esigenza di tutela degli animali imponendo la presenza di volontari delle associazioni nelle strutture.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la norma pugliese annullata?
Riservava la gestione di canili e gattili alle sole associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all’albo regionale, escludendo gli altri soggetti privati.
Perché è stata dichiarata illegittima?
Perché limitava la concorrenza, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.).
Gli animali restano tutelati?
Sì: la legge statale impone già ai privati di garantire la presenza di volontari delle associazioni animaliste, contemperando concorrenza e benessere degli animali.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, parametro accolto.
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica privata, richiamato nel giudizio.
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