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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 265 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma della Regione Piemonte sul contrasto all’abusivismo nel trasporto pubblico non di linea su strada, dichiarando inammissibile una distinta censura.

Di cosa si tratta

La Regione Piemonte aveva introdotto misure urgenti contro l’abusivismo, modificando la legge regionale del 1995 sui servizi di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente). Il Governo riteneva che la Regione avesse ecceduto le proprie competenze.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale l’art. 1 della legge della Regione Piemonte n. 14 del 2015, che inseriva un art. 1-bis nella legge regionale n. 24 del 1995, anche in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Piemonte n. 14 del 2015 e ha dichiarato inammissibile la questione promossa sullo stesso articolo in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione.

Il principio

La disciplina del trasporto pubblico non di linea incontra i limiti delle competenze legislative regionali: la Regione non può introdurre regole che eccedano il proprio ambito, mentre la Corte può dichiarare inammissibili le censure non adeguatamente sviluppate.

Domande e risposte

Cosa prevedeva la norma regionale?

Misure contro l’abusivismo nel trasporto pubblico non di linea su strada, modificando la legge regionale del 1995.

Cosa ha deciso la Corte?

Ha annullato l’art. 1 della legge regionale e ha dichiarato inammissibile la censura riferita all’art. 117, primo comma, Cost.

Chi aveva promosso il giudizio?

Il Presidente del Consiglio dei ministri, in via principale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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