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La Corte dichiara illegittima, nel testo originario, una disposizione della legge della Provincia di Bolzano sull’amministrazione del patrimonio provinciale, dichiarando inammissibile l’altra questione sollevata dal Tribunale di Bolzano.
Di cosa si tratta
La legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 2 del 1987 disciplinava l’amministrazione del patrimonio provinciale. Nel giudizio civile da cui nasce la questione si discuteva dell’applicazione di tali norme nel testo vigente prima di una successiva sostituzione del 2007.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Bolzano ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 20-ter, commi 1, lettere b) e d), e 4, della legge prov. Bolzano n. 2 del 1987, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (materia «ordinamento civile»).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 20-ter, comma 4, nel testo originario antecedente la sostituzione operata nel 2007, e ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 20-ter, comma 1, lettere b) e d).
Il principio
La disciplina di rapporti riconducibili all’«ordinamento civile» è riservata allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.): la norma provinciale che vi incideva, nel testo originario, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.
Domande e risposte
Quale norma è stata dichiarata illegittima?
L’art. 20-ter, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 2 del 1987, nel testo originario antecedente la modifica del 2007.
Quale materia era in gioco?
L’«ordinamento civile», riservato alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).
L’altra questione?
È stata dichiarata inammissibile.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro sulla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile
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