Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara illegittime diverse disposizioni della legge urbanistico-edilizia delle Marche impugnata dal Governo, dichiarando inammissibili o non fondate le altre censure.

Di cosa si tratta

La legge della Regione Marche n. 17 del 2015 riordinava e semplificava la normativa regionale in materia di edilizia. Il Governo ne ha impugnato numerosi articoli, ritenendo che alcune previsioni invadessero la competenza statale sui principi fondamentali del governo del territorio.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato vari articoli della legge della Regione Marche 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di più disposizioni (art. 4, comma 1, in varie lettere; art. 6, comma 2; art. 9; art. 12), dichiarando inammissibili alcune questioni (art. 4, comma 1, lettera l; art. 8, comma 3) e non fondate altre (art. 6, comma 1, lettere c e g; art. 13, comma 1, lettere a e b).

Il principio

In materia di edilizia la Regione deve rispettare i principi fondamentali del «governo del territorio» e le competenze esclusive statali (ad esempio l’ordinamento civile): le disposizioni regionali che se ne discostano sono illegittime ex art. 117 Cost.

Domande e risposte

Quale legge regionale era impugnata?

La legge della Regione Marche n. 17 del 2015, di riordino della normativa in materia di edilizia.

Tutte le censure sono state accolte?

No: alcune disposizioni sono state annullate, altre questioni dichiarate inammissibili o non fondate.

Quale parametro è stato invocato?

L’art. 117 Cost., sul riparto di competenze in materia di governo del territorio e ordinamento civile.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.