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La Corte dichiara illegittime diverse disposizioni della legge urbanistico-edilizia delle Marche impugnata dal Governo, dichiarando inammissibili o non fondate le altre censure.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Marche n. 17 del 2015 riordinava e semplificava la normativa regionale in materia di edilizia. Il Governo ne ha impugnato numerosi articoli, ritenendo che alcune previsioni invadessero la competenza statale sui principi fondamentali del governo del territorio.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato vari articoli della legge della Regione Marche 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di più disposizioni (art. 4, comma 1, in varie lettere; art. 6, comma 2; art. 9; art. 12), dichiarando inammissibili alcune questioni (art. 4, comma 1, lettera l; art. 8, comma 3) e non fondate altre (art. 6, comma 1, lettere c e g; art. 13, comma 1, lettere a e b).
Il principio
In materia di edilizia la Regione deve rispettare i principi fondamentali del «governo del territorio» e le competenze esclusive statali (ad esempio l’ordinamento civile): le disposizioni regionali che se ne discostano sono illegittime ex art. 117 Cost.
Domande e risposte
Quale legge regionale era impugnata?
La legge della Regione Marche n. 17 del 2015, di riordino della normativa in materia di edilizia.
Tutte le censure sono state accolte?
No: alcune disposizioni sono state annullate, altre questioni dichiarate inammissibili o non fondate.
Quale parametro è stato invocato?
L’art. 117 Cost., sul riparto di competenze in materia di governo del territorio e ordinamento civile.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro centrale sul riparto di competenze in materia di governo del territorio
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.