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Con questa ordinanza la Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma sulla questione relativa all’art. 71, comma 1, c.p.p., in materia di sospensione del processo per incapacità dell’imputato.
Di cosa si tratta
L’art. 71 c.p.p. disciplina la sospensione del processo quando l’imputato non è in grado di parteciparvi coscientemente. Il Tribunale di Roma aveva sollevato un dubbio di costituzionalità su tale disciplina.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 71, comma 1, del codice di procedura penale, sollevato dal Tribunale ordinario di Roma nel procedimento penale a carico di B.M.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Roma, affinché il giudice rimettente riesamini la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del quadro normativo.
Il principio
La restituzione degli atti al giudice a quo è lo strumento con cui la Corte rinvia la valutazione della questione al rimettente, quando sopravvengono elementi (normativi o giurisprudenziali) che impongono una nuova verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza.
Domande e risposte
Cosa disciplina l’art. 71 c.p.p.?
La sospensione del processo penale quando l’imputato, per il suo stato mentale, non può parteciparvi in modo cosciente.
Cosa significa «restituzione degli atti»?
La Corte non decide il merito ma rinvia il fascicolo al giudice, perché rivaluti la questione alla luce di sopravvenienze.
Chi aveva sollevato la questione?
Il Tribunale ordinario di Roma, in un procedimento penale.
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