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La Corte definisce le impugnazioni di Province autonome e Regioni speciali contro l’art. 32 della legge di stabilità 2012: dichiara cessata la materia del contendere su gran parte delle questioni, inammissibili alcune e non fondate altre.
Di cosa si tratta
Le autonomie speciali (Bolzano, Trento, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Regione siciliana) avevano impugnato norme sulla finanza pubblica contenute nella legge di stabilità 2012, ritenendole lesive dei propri statuti speciali e del principio di leale collaborazione.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnate varie disposizioni dell’art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione Valle d’Aosta, dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalla Regione siciliana, in riferimento ai rispettivi statuti speciali e al principio di leale collaborazione.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato cessata la materia del contendere su numerose questioni (per sopravvenute modifiche normative), inammissibili alcune impugnazioni della Valle d’Aosta e non fondate le questioni sul comma 10, riservando a separate pronunce le ulteriori questioni.
Il principio
Le sopravvenute modifiche normative alla disciplina della finanza pubblica determinano la cessazione della materia del contendere; per le restanti censure la Corte verifica il rispetto degli statuti speciali e del principio di leale collaborazione, dichiarandone in parte l’inammissibilità e in parte l’infondatezza.
Domande e risposte
Chi aveva impugnato la legge di stabilità 2012?
Le autonomie speciali: Province autonome di Bolzano e Trento, Regioni Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e siciliana.
Qual è stato l’esito prevalente?
Per la maggior parte delle questioni la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, a seguito di modifiche normative sopravvenute.
Cosa significa «riservata a separate pronunce»?
Che alcune ulteriori questioni sollevate dalle Regioni saranno decise con distinte sentenze.
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