Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la cosiddetta «Robin Hood Tax», l’addizionale IRES a carico delle imprese energetiche, ma ha stabilito che gli effetti dell’annullamento decorrono solo dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, senza retroattività.
Di cosa si tratta
Per finanziare la spesa pubblica e perequare il prelievo, il legislatore aveva introdotto nel 2008 un’addizionale del 5,5% all’imposta sul reddito delle società (IRES) a carico delle imprese di determinati settori energetici (petroli, gas, lubrificanti) con ricavi superiori a 25 milioni di euro, vietando la traslazione sui prezzi al consumo.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia ha sollevato la questione sull’art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, in riferimento agli artt. 3, 23, 41, 53, 77 e 117 della Costituzione, denunciando in particolare la violazione dei principi di uguaglianza tributaria e capacità contributiva.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge n. 112 del 2008, stabilendo però che gli effetti della pronuncia decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale, e non dall’origine.
Il principio
La Corte può modulare nel tempo gli effetti delle proprie pronunce di illegittimità: per evitare un grave squilibrio della finanza pubblica e nuove disparità tra contribuenti, l’annullamento opera solo per il futuro, bilanciando i principi di uguaglianza e solidarietà con l’equilibrio di bilancio.
Domande e risposte
Cos’era la «Robin Hood Tax»?
Un’addizionale del 5,5% all’IRES introdotta nel 2008 a carico delle grandi imprese del settore energetico, con divieto di traslare il costo sui prezzi al consumo.
Perché è stata dichiarata incostituzionale?
Per contrasto con i principi di uguaglianza e capacità contributiva (artt. 3 e 53 Cost.): un prelievo aggiuntivo permanente, non collegato a una congiuntura, colpiva in modo irragionevole solo alcuni settori.
Perché l’annullamento vale solo per il futuro?
Per evitare che la restituzione delle somme già riscosse alterasse l’equilibrio di bilancio e creasse nuove disparità tra contribuenti: la Corte ha modulato gli effetti nel tempo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, anche tributaria, su cui si fonda la decisione
- Art. 53 della Costituzione — capacità contributiva: il prelievo deve essere coerente e ragionevole
- Art. 81 della Costituzione — equilibrio di bilancio, valore bilanciato dalla Corte nel modulare gli effetti
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.