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Con un’ordinanza la Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 75-bis del Testo unico sugli stupefacenti, censurato per essere stato introdotto da un decreto-legge in difetto dei presupposti di necessità e urgenza.

Di cosa si tratta

L’art. 75-bis del d.P.R. n. 309 del 1990 prevedeva misure restrittive per i tossicodipendenti recidivi. La norma era stata introdotta da un emendamento in sede di conversione di un decreto-legge originariamente dedicato alle Olimpiadi invernali, e ne veniva contestata l’eterogeneità rispetto al testo originario.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di cassazione e il Giudice di pace di Chioggia hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4-quater del d.l. n. 272 del 2005 (che introduceva l’art. 75-bis del d.P.R. n. 309 del 1990), in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato, riuniti i giudizi, la manifesta inammissibilità delle questioni.

Il principio

Le questioni sono state ritenute manifestamente inammissibili: la Corte non è entrata nel merito della denunciata violazione dell’art. 77 Cost. relativamente all’introduzione della norma in sede di conversione del decreto-legge.

Domande e risposte

Quale norma era contestata?

L’art. 75-bis del Testo unico sugli stupefacenti, introdotto in sede di conversione di un decreto-legge.

Qual era il vizio denunciato?

La violazione dell’art. 77 Cost., per l’inserimento di una norma estranea all’oggetto originario del decreto.

Come si è conclusa?

Con la manifesta inammissibilità delle questioni, senza esame del merito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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