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La Corte respinge in gran parte il conflitto sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano contro l’ordinanza ministeriale sulle misure di polizia veterinaria: le malattie infettive del bestiame rientrano nella «profilassi internazionale», materia di competenza esclusiva dello Stato.

Di cosa si tratta

La controversia riguarda il riparto di competenze tra Stato e Provincia autonoma di Bolzano in materia di controlli veterinari su tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina. La Provincia rivendicava le proprie competenze in agricoltura, igiene e sanità; lo Stato giustificava l’ordinanza con la lotta alle malattie infettive trasmissibili e con gli obblighi europei.

La questione di legittimità costituzionale

Si trattava di un conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano contro lo Stato, in riferimento allo statuto speciale e all’art. 117, terzo e quinto comma, della Costituzione, in relazione all’ordinanza del Ministro della salute del 28 maggio 2015.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili alcune censure (artt. 3, comma 1, 9, commi 1 e 9, 12, e art. 3, comma 7 dell’ordinanza) e, per il resto, ha respinto il ricorso, riconoscendo che spettava allo Stato adottare le ulteriori disposizioni dell’ordinanza.

Il principio

La disciplina dei controlli veterinari sul bestiame contro le malattie infettive trasmissibili rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «profilassi internazionale» (art. 117, secondo comma, lettera q, Cost.), oltre che di coordinamento informatico e tutela dell’ambiente.

Domande e risposte

Chi ha promosso il conflitto?

La Provincia autonoma di Bolzano, contro un’ordinanza del Ministro della salute sulle misure straordinarie di polizia veterinaria.

Perché lo Stato ha prevalso?

Perché la lotta alle malattie infettive del bestiame rientra nella «profilassi internazionale», materia di competenza esclusiva statale.

Cosa ha deciso in concreto la Corte?

Ha dichiarato inammissibili alcune censure e respinto per il resto il ricorso, confermando la competenza statale.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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