Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara non fondate le questioni sulle leggi forestali di Marche e Friuli-Venezia Giulia che escludevano alcuni residui vegetali dalla disciplina sui rifiuti. Le norme regionali risultano compatibili con la tutela dell’ambiente riservata allo Stato.

Di cosa si tratta

Le Regioni Marche e Friuli-Venezia Giulia avevano previsto che certi residui vegetali (paglia, stoppie, materiale ligno-cellulosico da potature) non rientrassero nella disciplina dei rifiuti se gestiti in loco a determinate condizioni. Il Governo le aveva impugnate ritenendo invasa la competenza statale sull’ambiente.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 9 della legge Regione Marche n. 3 del 2014 e l’art. 2 della legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2014, in riferimento all’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione, su ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, per asserito contrasto con la disciplina statale e con la direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate entrambe le questioni: le norme regionali non eccedono i limiti posti dalla competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, ponendosi in linea con la disciplina sui sottoprodotti e sui residui vegetali.

Il principio

Le previsioni regionali sui residui vegetali gestiti in loco non violano la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), risultando coerenti con la disciplina nazionale ed europea sui rifiuti.

Domande e risposte

Cosa avevano stabilito le Regioni?

Che alcuni residui vegetali derivanti da attività agricole e forestali non fossero trattati come rifiuti se gestiti localmente a determinate condizioni.

Perché il Governo le aveva impugnate?

Perché riteneva che le Regioni avessero invaso la competenza statale esclusiva sulla tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).

Come ha deciso la Corte?

Ha dichiarato non fondate le questioni: le leggi regionali sono compatibili con la disciplina statale ed europea sui rifiuti.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.