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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo che, nel processo penale minorile, il giudizio abbreviato richiesto dopo un decreto di giudizio immediato sia celebrato dal giudice per le indagini preliminari in composizione monocratica, anziché dal collegio specializzato dell’udienza preliminare.

Di cosa si tratta

Nel processo penale a carico di minorenni il giudice per l’udienza preliminare ha una composizione collegiale «mista»: un magistrato affiancato da due esperti (un uomo e una donna) in scienze pedagogiche e psicologiche. Quando però il pubblico ministero chiede il giudizio immediato e poi l’imputato opta per il rito abbreviato, secondo l’interpretazione vincolante della Cassazione il giudizio veniva svolto dal giudice per le indagini preliminari da solo, senza l’apporto degli esperti.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Bologna, con tre ordinanze del 27 novembre 2013, ha sollevato la questione sull’art. 458 del codice di procedura penale e sull’art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1988, in riferimento agli artt. 3, 24 e 31 della Costituzione, lamentando una disparità di trattamento e la perdita delle garanzie proprie del giudice minorile specializzato.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate, nella parte in cui prevedono che il giudizio abbreviato chiesto dopo il decreto di giudizio immediato sia svolto dal giudice monocratico per le indagini preliminari e non dal collegio previsto dall’art. 50-bis, comma 2, dell’ordinamento giudiziario. La violazione è stata riconosciuta in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost.; gli altri parametri sono rimasti assorbiti.

Il principio

La composizione collegiale e specializzata del giudice minorile è imposta dal «peculiare contenuto decisorio» degli esiti del giudizio abbreviato, non dalla sede formale in cui esso si svolge. Far dipendere la presenza degli esperti da mere evenienze processuali e dalla scelta discrezionale del pubblico ministero sacrifica senza giustificazione l’interesse del minore.

Domande e risposte

Quale norma è stata dichiarata incostituzionale?

L’art. 458 del codice di procedura penale e l’art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui affidavano al giudice monocratico delle indagini preliminari il rito abbreviato minorile chiesto dopo il giudizio immediato.

Perché serve il collegio specializzato?

Perché gli esiti del giudizio abbreviato minorile (messa alla prova, perdono giudiziale, irrilevanza del fatto, condanna) richiedono la valutazione degli esperti che affiancano il magistrato, a tutela dello sviluppo del minore.

Quale principio costituzionale è stato violato?

L’art. 3, primo comma, della Costituzione: situazioni identiche venivano trattate in modo diverso a seconda del momento processuale in cui era chiesto il rito abbreviato.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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