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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 567, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevedeva una pena (reclusione da cinque a quindici anni) sproporzionata, sostituendola con quella da tre a dieci anni.

Di cosa si tratta

L’art. 567, secondo comma, cod. pen. punisce l’alterazione di stato di un neonato nella formazione dell’atto di nascita. Il Tribunale di Varese, in un processo per false attestazioni sulla nascita, ha ritenuto la pena edittale eccessiva e sproporzionata rispetto ad altre fattispecie del medesimo Capo del codice.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Varese ha impugnato l’art. 567, secondo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, per il trattamento sanzionatorio ritenuto irragionevole ed eccessivo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 567, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da cinque a quindici anni, anziché quella da tre a dieci anni.

Il principio

Il trattamento sanzionatorio deve rispettare i principi di ragionevolezza e proporzionalità e la funzione rieducativa della pena: una cornice edittale manifestamente sproporzionata viola gli artt. 3 e 27 della Costituzione e va ricondotta a un livello coerente con il sistema.

Domande e risposte

Cosa ha deciso la Corte?

Ha ridotto la pena per l’alterazione di stato dell’art. 567, secondo comma, cod. pen., portandola da cinque-quindici anni a tre-dieci anni di reclusione.

Quale principio è stato applicato?

Quello di proporzionalità e ragionevolezza della pena, anche in funzione della sua finalità rieducativa.

Quali parametri erano invocati?

Gli artt. 3 e 27 della Costituzione, su uguaglianza/ragionevolezza e funzione della pena.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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