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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sulla disciplina della messa alla prova (artt. 464-quater e 464-quinquies cod. proc. pen. e art. 168-bis cod. pen.).

Di cosa si tratta

L’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova consente, per determinati reati, di definire il giudizio attraverso un percorso alternativo. Il Tribunale di Grosseto ha sollevato più dubbi su vari profili della disciplina, dall’acquisizione degli atti al regime dei reati ammessi.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Grosseto, con tre ordinanze di identico contenuto, ha impugnato l’art. 464-quater, commi 1 e 4, e l’art. 464-quinquies del codice di procedura penale, nonché l’art. 168-bis, secondo e terzo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 111, sesto comma, 25, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Grosseto sugli artt. 464-quater e 464-quinquies cod. proc. pen. e sull’art. 168-bis cod. pen.

Il principio

Le censure formulate in modo indeterminato o dirette a ottenere interventi additivi di sistema, riservati alla discrezionalità del legislatore, non superano il vaglio di ammissibilità del giudizio costituzionale.

Domande e risposte

La Corte ha esaminato il merito della messa alla prova?

No: ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili, senza decidere sul merito.

Quale istituto era al centro della questione?

La sospensione del procedimento con messa alla prova, disciplinata dagli artt. 464-quater e seguenti cod. proc. pen. e dall’art. 168-bis cod. pen.

Chi aveva sollevato le questioni?

Il Tribunale ordinario di Grosseto, con tre ordinanze di identico contenuto.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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