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La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente in tema di soglia di punibilità per l’omesso versamento di ritenute, dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 158 del 2015.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Avellino contestava l’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 nella parte in cui, per i fatti commessi fino al 17 settembre 2011, puniva l’omesso versamento di ritenute oltre i 50.000 euro, anziché oltre la più alta soglia di 103.291,38 euro. Dopo la rimessione è però intervenuto il d.lgs. n. 158 del 2015, che ha innalzato la soglia a 150.000 euro.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Avellino ha impugnato l’art. 10-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte relativa alla soglia di punibilità per i fatti commessi sino al 17 settembre 2011.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Avellino per una nuova valutazione alla luce della sopravvenuta normativa.
Il principio
Lo ius superveniens che innalza la soglia di punibilità del reato — con possibili effetti più favorevoli rispetto a quanto richiesto — impone la restituzione degli atti al giudice rimettente, che dovrà riesaminare la rilevanza della questione.
Domande e risposte
Cosa ha deciso la Corte?
Ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Avellino, senza decidere nel merito, per via delle modifiche normative sopravvenute.
Cosa è cambiato dopo la rimessione?
Il d.lgs. n. 158 del 2015 ha innalzato la soglia di punibilità del reato a 150.000 euro, mutando il quadro di riferimento.
Su quale parametro era fondata la questione?
Sull’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza della soglia di punibilità.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — unico parametro evocato: ragionevolezza della soglia di punibilità dell’omesso versamento di ritenute.
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