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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 157, quinto comma, del codice penale, sollevata in materia di prescrizione dei reati di competenza del giudice di pace. La questione muoveva da un erroneo presupposto interpretativo.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto riteneva che, per i reati puniti dal giudice di pace con sanzioni cosiddette «paradetentive», si applicasse il più breve termine di prescrizione di tre anni previsto dall’art. 157, quinto comma, cod. pen., con un trattamento più favorevole per i reati più gravi rispetto a quelli meno gravi.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto ha impugnato l’art. 157, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 6 della legge n. 251 del 2005, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui fissa in tre anni il termine di prescrizione quando per il reato sono previste pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., richiamando la propria sentenza n. 2 del 2008 e le successive ordinanze.
Il principio
Il termine triennale dell’art. 157, quinto comma, cod. pen. non si applica ai reati di competenza del giudice di pace punibili con sanzioni paradetentive: queste restano equiparate, per ogni effetto giuridico, alle pene detentive, sicché non si determina la disparità di trattamento lamentata.
Domande e risposte
La Corte ha riconosciuto una disparità di trattamento?
No: ha ritenuto la questione manifestamente infondata perché basata su un erroneo presupposto interpretativo della norma sulla prescrizione.
Cosa sono le sanzioni paradetentive?
Sono pene come l’obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità, applicabili dal giudice di pace ed equiparate per ogni effetto giuridico alle pene detentive.
Su quale precedente si fonda la decisione?
Sulla sentenza n. 2 del 2008 e su successive ordinanze, che avevano già escluso l’applicazione del termine triennale a questi reati.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — unico parametro evocato: la presunta violazione del principio di uguaglianza tra reati più e meno gravi davanti al giudice di pace.
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